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NEOPATENTATI: LIMITAZIONI PER AUTOVEICOLI

Per la guida di autoveicoli sono previste due diverse limitazioni:
per il primo anno dal conseguimento della patente B, ottenuta a partire dal 9.2.2011, il conducente non può condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Qualora il conducente sia alla guida di veicoli di categoria M1 si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Tali dati si rilevano dalla carta di circolazione. Le limitazioni non operano quando il neopatentato si trova alla guida di un veicolo al servizio di una persona diversamente abile, a condizione che sia munita di contrassegno di circolazione e la persona sia a bordo del veicolo stesso;
per i primi 3 anni successivi al conseguimento della patente B, il conducente non può superare i 100 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali.
Le limitazioni sono imposte solo a seguito del conseguimento della patente B, rilasciata in Italia.
Non operano per i conducenti titolari di patente B rilasciata in altri Stati.
In ogni caso se l'interessato, successivamente al conseguimento della patente B consegue la patente C o D, le limitazioni continuano a permanere ma decorrono sempre dalla data di conseguimento della patente B.
Ugualmente, qualora il conducente al momento del conseguimento della patente di categoria B sia già titolare di patente A da più di 3 anni, le limitazioni per la guida di autoveicoli decorrono sempre dalla data di conseguimento della patente B.


DECORRENZA DELLE LIMITAZIONI

 Le limitazioni precedenti sono automatiche e cessano al termine del prescritto periodo conteggiato dalla data di conseguimento della patente che si identifica qui con la data di superamento dell'esame.
Si noti che, come testualmente prescritto dalla norma in esame, la data di decorrenza è quella del superamento dell'esame e non già quella del rilascio del documento.
Nell'ipotesi di conseguimento ex novo di patente a seguito di revoca di una patente precedente, la nuova patente è soggetta alle limitazioni a far data dal giorno del conseguimento della patente che è stata revocata (art. 130 CDS).


EFFICACIA DELLE LIMITAZIONI

Le limitazioni previste per la guida di autoveicoli o di motocicli, anche se formalmente riferite a tutti i titolari di patente, valgono solo per i titolari di patente italiana.
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GUIDA ACCOMPAGNATA (GA) A 17 ANNI

Tutti i minori, già titolari di patente di guida categoria A1,che hanno compiuto diciassette anni, hanno la possibilità di condurre a fini di esercitazione, definita come “Guida Accompagnata”, autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, il minore dovrà frequentare un corso di formazione presso un’autoscuola, la cui durata è di almeno dieci ore effettive di guida.

Le lezioni sono individuali e ciascuna delle quali non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

Al termine dello svolgimento del corso, l’autoscuola rilascia al minore un attestato di frequenza, con il quale l’ufficio della motorizzazione rilascerà a sua volta, l’autorizzazione alla guida accompagnata, in seguito alla designazione degli accompagnatori, che possono essere al massimo tre.

L’autorizzazione alla “guida accompagnata”, ha validità fino alla data di compimento del diciottesimo anno di età oppure fino alla data di scadenza della patente posseduta dal minore se quest’ultima è antecedente al compimento dei diciotto anni.


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